1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) “Primo insediamento” la conduzione, per la prima volta, di un’azienda agricola da parte di una persona fisica, che ne assume la responsabilità civile e fiscale per una durata minima di dieci anni. La disponibilità delle superfici agricole deve essere garantita per l’intero periodo. Il primo insediamento si realizza con l’apertura della posizione IVA in campo agricolo; deve essere avvenuto, così come la sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di successione ereditaria, il rilascio o la revoca con rilascio di nuovo certificato di successione, prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013;
b) “azienda a indirizzo zootecnico”: impresa agricola, per la quale i punti di svantaggio sono calcolati nel Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) ai sensi delle disposizioni vigenti.