ALLEGATO C (articolo 9, commi 2 e 3, lettere a), b) e d) )
Investimenti nel settore “Anziani”
Articolo 1
Nuova costruzione o acquisto
1. In caso di nuova costruzione di strutture per l’assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:
a) residenze per anziani: euro 180.000 per posto letto;
b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane:
1) euro 107.000 per posto letto, oppure euro 118.000 per alloggio;
2) spazio comune o cucina comune: euro 47.000;
c) Assistenza diurna: euro 68.000 per posto;
d) sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare: euro 196.000;
e) locali per i club per anziani: euro 196.000.
2. In caso di acquisto di strutture, i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata, nei limiti degli importi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di un terreno per la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento: i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata.
Articolo 2
Ristrutturazione
1. In caso di ristrutturazione di strutture per l’assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:
a) residenze per anziani: euro 126.000 per posto letto;
b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane:
1) euro 75.000 per posto letto, oppure euro 86.000 per alloggio;
2) spazio comune o cucina comune: euro 39.000;
c) strutture per l’assistenza diurna: euro 50.000 per posto;
d) sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare: euro 157.000;
e) locali per i club per anziani: euro 157.000.
2. La ristrutturazione completa di residenze per anziani, qualora non siano state utilizzate come residenza per anziani o come struttura socio-sanitaria residenziale, si intende come nuova costruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 1.
Articolo 3
Stanze per il personale e alloggio per il custode
1. In caso di residenze per anziani, forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane, sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione di stanze per il personale entro il limite del 10 per cento del numero di posti letto della struttura stessa.
2. La spesa ammessa per la realizzazione di una stanza per il personale è pari ad un importo fisso di euro 55.000.
3. La spesa ammessa per la realizzazione di un eventuale alloggio del custode è pari ad un importo fisso di euro 71.000.
Articolo 4
Progettazione
1. Per la progettazione sono ammesse a contributo, un’unica volta per ciascun investimento, spese pari a euro 150.000, che vengono liquidate come anticipo sul contributo effettivo.
2. Per investimenti riguardanti strutture residenziali per anziani, l’anticipo di cui al comma 1 può essere concesso solo in presenza di una dichiarazione di assenso dei comuni interessati, da cui risulti che gli stessi acconsentono alla futura costruzione o ristrutturazione.
Articolo 5
Ulteriori spese ammesse
1. In situazioni particolari e sulla base di idonea motivazione sono ammesse ulteriori spese – coperte anche con un ulteriore contributo annuale – se le spese non erano prevedibili al momento di presentazione della domanda – fino ad un importo massimo complessivo pari al 25 per cento della spesa ammessa per nuove costruzioni, ristrutturazione, stanze per il personale e alloggio per il custode, per i seguenti investimenti:
a) scavi e fondazioni speciali: costi aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa per scavi e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili e per la realizzazione di opere con criteri antisismici;
b) costi aggiuntivi dovuti a eventuali prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.
Articolo 6
Prescrizioni
1. Gli investimenti devono rispettare la normativa provinciale in relazione alle caratteristiche e ai requisiti tecnici delle strutture.
2. Di norma possono essere concesse agevolazioni per la ristrutturazione generale solo una volta trascorsi almeno 15 anni dalla fine della costruzione o dell’ultima ristrutturazione della struttura.
Articolo 7
Riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi
1. Per le residenze per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
a) arredamento generale per nuove costruzioni:
1) euro 55.000 per posto letto;
2) cucina: euro 243.000;
3) lavanderia: euro 126.000;
b) autoveicoli: articolo 14, comma 7, lettera c);
2. Per le forme di residenza assistita per anziani e gli alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
a) arredamento: euro 19.000 per posto letto;
b) spazio comune o cucina comune: euro 31.000;
c) lavanderia comune: euro 8.000;
d) dispositivi tecnici o digitali atti a garantire una comunicazione interattiva e a contribuire di conseguenza a una migliore assistenza e sicurezza delle e degli ospiti: 3.900 euro per posto letto.
3. Per l’assistenza domiciliare e l’assistenza diurna le spese ammesse per veicoli sono gli importi fissi di cui all’articolo 14, comma 7, lettera c);
4. Per l’assistenza diurna le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
a) arredamento: euro 94.000;
b) per il cucinino euro 16.000.
5. Per i sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi: euro 71.000 per arredamento.
6. Per i locali dei club per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
a) arredamento: euro 16.000.
7. Per tutte le strutture si applica quanto segue:
a) le spese di manutenzione e per l’acquisto di arredi e attrezzature sono ammesse in base al preventivo;
b) non sono ammissibili le spese per piccole manutenzioni e per acquisti fino a euro 2.500 per i club anziani e fino ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché le spese per il materiale sanitario e di consumo.
Articolo 8
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.