1. Le regole generali per il calcolo del carico di bestiame sono definite nel Piano strategico della PAC 2023-2027, e descritte in dettaglio negli articoli seguenti. Per le tolleranze si applicano le regole previste nei rispettivi regimi di aiuto.
2. Il calcolo del carico bestiame, espresso in Unità bovine adulte per ettaro di superficie foraggera (UBA/ha), avviene in un momento attuale definito o in una media rispettivamente definita degli ultimi 12 mesi.
3. Il calcolo del carico bestiame si basa sulle superfici foraggere di un'impresa agricola ai sensi dell'articolo 1/bis del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 9 marzo 2007, nr. 22, e successive modifiche, e sul bestiame detenuto nelle aziende zootecniche associate e identificate da un codice, indipendentemente dal fatto che il responsabile dell'azienda zootecnica sia o meno il proprietario degli animali. Le superfici foraggere dell’impresa agricola sono calcolati ai sensi dell'articolo 2 dei presenti criteri, utilizzando le rispettive superfici dal Sistema informativo agricolo e forestale (SIAF).
4. I dati delle specie animali che non sono registrati in una banca dati animale regionale separata sono tratti dal Sistema Informativo Agricolo e Forestale (SIAF). I dati delle specie animali per le quali esiste una banca dati animale separata sono tratti dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).
5. Per i valori numerici si applica il principio dell’arrotondamento commerciale e sono validi le seguenti cifre decimali: quattro per la superficie foraggera (ha), rispettivamente due per la consistenza bestiame (UBA) e il carico alpeggio (UBA), una per il carico bestiame (UBA/ha) e nessuna per l’altezza media ponderata delle aree foraggere (m).