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di approvare l’Allegato A “Suddivisione dell’anticipo di posti letto”, che forma parte integrante della presente delibera;
di prevedere che, con riferimento all’art. 8, comma 1, del regolamento “Criteri e modalità per il rilevamento, la definizione del limite massimo e l’assegnazione di posti letto”, nei primi due anni i posti letto del contingente anticipato ai sensi della presente delibera possano essere assegnati soltanto a strutture con meno di 40 letti;
di prevedere che i comuni possano prevedere nei loro criteri di assegnazione, prima e dopo di questi due anni, ulteriori criteri a favore delle piccole strutture.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.