1. I beneficiari devono rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. Per gravi e motivate ragioni, tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno sulla base di una richiesta scritta presentata prima della sua scadenza; trascorso inutilmente il termine, il contributo è automaticamente revocato. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.
2. La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi dell’articolo 12, comma 1, avviene sulla base del cronoprogramma inoltrato e dietro presentazione della relativa domanda e della documentazione sulla spesa ammessa da parte dei beneficiari nonché previa verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.
3. La domanda di liquidazione finale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
b) verbale di gara per i contratti superiori alla soglia prevista per l’affidamento diretto;
c) contabilità dei lavori;
d) elenco dei documenti probatori delle spese sostenute, firmato dalla presidenza del consorzio e dalla direzione dei lavori, corredato da dichiarazioni relative ai pagamenti avvenuti;
e) documenti probatori delle spese sostenute, se necessario;
f) certificazione relativa alla verifica straordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 10 agosto 2021, attestante la sicurezza dell’impianto ad intervento avvenuto,
g) dimostrazione dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 8, se pertinenti.
4. Su tutte le fatture e sui documenti contabili deve essere riportato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere richiesto dal beneficiario prima dell’inizio dei lavori.
5. Per verificare le spese ammissibili e per la liquidazione del contributo, l’ufficio provinciale competente esegue un controllo amministrativo. Con tale controllo si verifica la corrispondenza tra la documentazione delle spese presentata e il progetto finanziato. Se ritenuto necessario, possono essere eseguiti sopralluoghi.
6. I lavori eseguiti in economia diretta con personale dipendente e macchinari propri possono venire rendicontati a misura applicando i prezzi unitari del listino prezzi della Provincia di Bolzano per gli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, delle opere idrauliche e dell'elettrificazione rurale, approvato annualmente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.