1. Sono ammesse ad aiuto le seguenti spese:
a) spese di gestione sotto forma di costi per il personale amministrativo dipendente dei consorzi di bonifica;
b) costi per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale, limitatamente ai fossi di bonifica di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dei presenti criteri e agli impianti di irrigazione collettivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dei presenti criteri.