1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 8 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.
3. Dopo la verifica dell’ammissibilità e congruità delle spese preventivate nelle domande presentate, le domande di aiuto sono approvate e ammesse a finanziamento.