1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati; l’obbligo vale per la durata di almeno dieci anni per gli investimenti edili e per la durata di cinque anni per quelli tecnici.
2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di liquidazione dell’aiuto.