1. I/le richiedenti devono dimostrare il possesso dei seguenti presupposti oggettivi minimi, per la verifica dei quali si tiene conto dei dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole:
a) tenere nella propria azienda cinque unità bovine adulte (UBA) o
b) coltivare un ettaro di frutti- o viticoltura o
c) coltivare due ettari di colture specializzate.
2. Nel caso di aziende zootecniche deve essere rispettato il carico bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1. Il calcolo del carico bestiame medio avviene secondo quanto previsto dal Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, versione vigente. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo tre UBA.
3. Ai fini dell’ammissione all’agevolazione per l’edilizia abitativa è presa in considerazione l’esistente proprietà abitativa del richiedente e del suo nucleo familiare di base, applicando riduzioni con riferimento alle dimensioni, allo stato di conservazione. Non si tiene conto di: abitazioni dichiarate ufficialmente inagibili, abitazioni che da almeno un anno prima della presentazione della domanda d’aiuto sono adibite ad attività agrituristiche e abitazioni occupate e gravate da un diritto di abitazione o di usufrutto registrato al tavolare. Con riguardo alla vetustà nonché allo stato di conservazione di manutenzione si applicano i coefficienti correttivi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51.
4. L’agevolazione è concessa, se la relativa impresa agricola per l’abitazione rurale negli ultimi 20 anni non ha esaurito la misura massima delle spese ammissibili, riferita ad una superficie abitabile netta pari a 110 metri quadrati. In casi di forza maggiore si può derogare in riguardo al limite dei 20 anni. La misura massima delle spese ammissibili, riferita a 20 anni, può essere esaurita, sommando le spese ammissibili riguardanti le domande presentate in questo periodo; in questi casi si provvede a rivalutare i contributi precedentemente concessi sulla base dei numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per Bolzano.
5. Il periodo di 20 anni di cui al comma 4 può essere dimezzato se sussistono le seguenti condizioni:
a) l’iniziativa oggetto della domanda d’aiuto si trova presso la sede di un maso chiuso, che negli ultimi cinque anni ha subito un passaggio di proprietà,
b) i beneficiari dell’agevolazione sono giovani agricoltori/agricoltrici che presentano la domanda di contributo entro cinque anni dal primo insediamento ai sensi delle norme UE,
c) si tratta della prima domanda di agevolazione per un’abitazione rurale da parte dei beneficiari,
d) l’unità abitativa per la quale negli ultimi 20 anni è stata concessa un’agevolazione è gravata da un diritto reale di godimento iscritto al tavolare a favore del cedente/della cedente del maso,
e) l’unità abitativa di cui alla lettera d) è occupata realmente quale abitazione principale dall’intestatario/dalla intestataria del diritto reale che non possono essere proprietari/proprietarie o avere diritti reali di godimento in riferimento ad altre unità abitative,
f) i beneficiari non dispongono di altre superfici abitative adibita a scopi agrituristici o altre attività produttive.