1. La spesa minima ammissibile ammonta a 10.000,00 euro.
2. Le spese ammissibili sono determinate, per quanto ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. L’importo massima delle spese ammissibili risulta dal prodotto tra i m² di superficie netta abitabile fino ad un massimo di 110 m² e i costi legali per metro quadrato come stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per il semestre in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto; l’effettiva superficie abitabile dell’oggetto agevolabile può essere superiore.
3. L’importo delle spese ammissibili di cui al comma 2 può essere aumentato:
a) fino al 30 per cento per le seguenti misure chiaramente definite e documentate nel progetto: lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di mura di sostegno necessarie dal punto di vista statico, di pali nonché di lavori esterni di consolidamento, sempreché direttamente collegati con l’iniziativa ammessa a finanziamento.
b) fino al 30 per cento per lavori di ristrutturazione di case d’abitazioni soggette a vincolo di tutela o degli insiemi. I maggiori costi devono essere indicati separatamente nel preventivo dettagliato e nella documentazione di rendiconto. Nel caso di un ampliamento di un edificio soggetto a vincolo tutela o degli insiemi la maggiorazione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle spese per misure edili nella cubatura esistente.
c) dal 5 al 30 per cento in dipendenza dei punti di svantaggio per la distanza e per l’accesso. Tale maggiorazione corrisponde a 5 punti percentuali per il raggiungimento di 5 punti di svantaggio ed aumenta di rispettivamente 1 punto percentuale per ogni punto di svantaggio aggiuntivo,
d) del due per cento in dipendenza dell’altitudine dell’opera agevolata per ogni 100 m di altitudine aggiuntiva a partire da un’altitudine di 1000 m sopra il livello del mare.
4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono cumulabili e possono essere concesse anche in aggiunta all’importo massimo di cui al comma 2.
5. In caso di incendio, di danni causati da forza maggiore, esproprio ed alienazione di fabbricati rurali la somma tra contributo e proventi derivanti da assicurazioni, dall’esproprio ovvero dalla vendita non può superare le spese riconosciute. Nel caso in cui le spese riconosciute sulla base dell’elenco prezzi di cui al comma 2 siano superiori al massimale delle spese ammissibili ai sensi dello stesso comma, si applica un limite massimo cumulato pari a una volta e mezzo di tale importo massimo; si tiene conto dei rispettivi proventi riferiti ai cinque anni antecedenti la concessione del contributo.