1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti presso la sede dell’azienda agricola; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico-sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;
b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi nuovi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;
2. Le iniziative di cui comma 1 sono ammissibili al finanziamento se il volume residenziale esistente presso la sede dell’azienda agricola, indipendentemente dalla destinazione d’uso, e il volume oggetto della domanda di aiuto, sono collocati in massimo due edifici separati.
3. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, che riguardano il settore agrituristico in generale:
a) spese per studi e ricerche che offrono alle organizzazioni beneficiarie dati e basi decisionali per le scelte in riguardo alla loro pianificazione delle strategie nelle azioni a favore dell’intero settore agrituristico,
b) spese per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e convegni:
- per pubblicazioni e siti web che preannunciano gli eventi
- per affitti di locali di esposizione e stand, nonché per il montaggio ed il smontaggio,
c) spese per materiale ed azioni pubblicitarie volte alla sensibilizzazione di un pubblico alquanto ampio. Non è permessa la pubblicizzazione di determinate aziende né di un marchio che non sia accessibile a tutte le aziende agrituristiche. Le spese riguardano:
- pubblicazioni in media cartacei ed elettronici
- siti web,
- spot pubblicitari nei media elettronici, radiofonici e televisivi contenenti informazioni sull’agriturismo in generale o categorie di beneficiari finali del settore, a condizione che siano informazioni neutre non riferite alle generalità di determinate aziende e che allo stesso istante offrano a tutti i relativi beneficiari finali l’opportunità di trarre vantaggio dall’effetto pubblicitario o essere coinvolti.
d) Spese per pubbliche relazioni e per attività di stampa, nonché cooperazioni in rete miranti allo sviluppo di mercati nazionali ed internazionali a favore del settore agrituristico.
4. Non sono oggetto di agevolazione le spese per il personale e le spese per la pubblicizzazione di offerte da parte di singole imprese agricole espressamente nominate, come cataloghi, articoli mediatici e spot pubblicitari riferiti a specifiche imprese, qualsiasi intervento o servizio diretto a favorire imprese o categorie di imprese.