1. L’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari comunica all’Ufficio Protezione civile entro gennaio di ogni anno la proposta di programma provinciale relativo alle attrezzature dei punti d’appoggio dei distretti.
2. Il programma provinciale consiste in una distinta delle attrezzature dei punti di appoggio dei distretti per le quali è richiesto il sussidio, con l’indicazione degli importi determinati ai sensi dell’allegato B.
3. Dopo l’approvazione del programma da parte dell’Assessore o dell’Assessora competente, il direttore o la direttrice dell’Agenzia per la Protezione civile concede il sussidio per i costi come da allegato B, nella misura del 100 per cento.