(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'organizzazione cui è affidata la gestione del Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno, a condizione che la medesima non abbia scopo di lucro, l'uso di beni immobili adatti all'espletamento dei compiti istituzionali del Centro, ferma restando l'assunzione da parte dell'organizzazione degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 11.30)