(1) L’amministrazione provinciale, i comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica. 33)
(2) I comuni della provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini istituzionali della Provincia stessa. 34)