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a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 21/bis (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione.

(1/bis) La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti pubblici e società con partecipazione pubblica detengano la totalità del capitale sociale, al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici, anche tramite società con partecipazione pubblica diretta o indiretta, che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 36)

(1/ter)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, a partecipare in società già partecipate dalla Regione. 37)

(2)  Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.

(3)  Al fine di garantire l’espletamento di servizi di interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre operazioni di ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia aventi per oggetto la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia stessa. La dotazione del rispettivo capitolo viene alimentata dal fondo di riserva per spese impreviste.

(4) L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1, 1/bis, 1/ter e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione. 38) 39)

36)
L'art. 21/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
37)
L'art. 21/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
38)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
39)
L'art. 21/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
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