(1) I beni patrimoniali si distinguono, secondo le norme del Codice civile, in beni disponibili e indisponibili, immobili e mobili.
(2) Si considerano non disponibili i beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico ovvero per disposizione di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio della Provincia.
(3) Si considerano disponibili tutti gli altri beni patrimoniali.
(4) L'indisponibilità dei beni immobili viene dichiarata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.
(5) I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, che non siano più utilizzati ai fini istituzionali, sono dichiarati disponibili con le modalità previste nel comma precedente.