(1) Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonché di privati, i canoni di locazione ovvero concessione o le somme ad altro titolo previste per l’utilizzo di immobili di proprietà provinciale non sono dovuti dalle attività chiuse a seguito delle ordinanze emergenziali riguardanti COVID-19, per il periodo marzo-aprile 2020 o comunque fino alla riapertura dell’attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al 2019. 12)
(2) La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 ricade nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o viene concessa come aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 13)