(1) I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio. I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. 7)
(2) I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attività che possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I relativi provvedimenti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, comprese tutte le spese accessorie. 8)
(3) Il direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio ha la facoltà di concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi. 9)
(4) I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.10)