(1) I beni immobili con destinazione agricola possono essere dati in affitto preferibilmente a coltivatori diretti.
(2) Il relativo canone viene determinato su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in conformità alle leggi vigenti in materia di contratti agrari.
(3) Sui terreni agricoli e relative pertinenze, acquisiti dalla Provincia mediante espropriazione, fino all'esecuzione dell'opera pubblica, può essere consentita la coltivazione da parte degli espropriati o loro affittuari a titolo precario gratuito, con onere della custodia dei terreni stessi.
(4) Il relativo nullaosta all'uso precario è rilasciato dall'assessore provinciale competente per l'amministrazione del patrimonio di concerto con l'assessore provinciale ai lavori pubblici.