(1) I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme del Codice civile.
(2) All'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali, ferma restando la competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, provvede l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.2)
(3) Ove i beni medesimi siano destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale, e per la cui amministrazione siano richieste conoscenze specifiche, la gestione del bene viene affidata all'assessore competente per quella materia, rispettivamente all'apposito ente o organismo dipendente dalla Provincia.
(4) Per la gestione dei beni di cui al precedente comma si applicano, ove esistenti, le leggi speciali di settore.
(5) L'ordine di priorità degli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione compete alla Giunta provinciale, mentre la manutenzione dei beni patrimoniali, è stabilita dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio e dall'assessore ai lavori pubblici.
(6) Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, la Giunta provinciale, fatto salvo il principio di uniformità di trattamento e di unitarietà nella gestione patrimoniale, può disporre che all'acquisto e alla manutenzione dei beni mobili, nonché alla manutenzione dei beni immobili provvedano gli assessori dai quali i servizi stessi dipendono.