1. L’Agenzia per la Protezione civile concede sussidi a copertura di parte dei costi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d’appoggio dei distretti.
2. I costi oggetto di sussidio corrispondono ai costi medi annui per l’efficienza operativa delle attrezzature dei punti d’appoggio di cui all’allegato B.
3. In caso di motivata necessità i costi di cui all’allegato B possono essere adeguati.