(1) Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico. 28)
(2) Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della presente legge, l'amministrazione provinciale può cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili a persone giuridiche e associazioni.29)
(3) I beni ceduti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamente previsti senza il consenso della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.
(4) Il vincolo è annotato nel libro fondiario per la durata di 25 anni.
(5) La Provincia ha diritto alla restituzione del bene senza indennizzo alcuno, anche in caso di migliorie o addizioni.
(6) La relativa clausola è inserita nel contratto di cessione.