(1) Il competente ufficio patrimonio dipendente dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio controlla tutte le operazioni dei consegnatari relative ai beni dati in consegna, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari e comunica le irregolarità riscontrate all'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.
(2) Possono essere incaricati anche periti estranei all'Amministrazione provinciale per l'accertamento di eventuali danni e loro cause, previa deliberazione della Giunta provinciale.