(1) Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di una commissione di esperti.
(2) La commissione di esperti è composta da:
(3) La commissione di esperti ha compiti di consulenza per la Giunta provinciale e coadiuva gli uffici provinciali nelle questioni riguardanti i rifugi alpini di proprietà provinciale. In particolare, esprime valutazioni in ordine ai lavori di manutenzione e di ricostruzione, alla priorità degli stessi e alle migliori scelte tecniche da adottare. La commissione svolge inoltre un’attività di coordinamento, controllo e vigilanza sui gestori dei rifugi alpini di proprietà provinciale.
(4) Ai membri della commissione di esperti non spettano compensi o rimborsi spese. 17)