(1) I beni immobili utilizzabili ad abitazione possono essere dati in uso gratuito dalla Giunta provinciale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale provvede all'amministrazione degli stessi in conformità alle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. In tal caso le spese di manutenzione e gestione sono a carico dell'istituto, al quale competono anche i relativi canoni di locazione ed altre entrate connesse.