1. Sono attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti gli automezzi, i macchinari, i materiali e gli impianti che:
a) sono classificati come tali dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco che ne determina anche l’ubicazione;
b) vengono impiegati a livello sovracomunale integrando le attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco presenti nei vari comuni;
c) all’occorrenza e su richiesta dei corpi dei vigili del fuoco dei punti di appoggio vengono trasportati al luogo dell’intervento o prelevati dai magazzini;
d) generalmente sono tenute a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari per l’espletamento del servizio e la formazione.