(1) Ove gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio non vengano ripartiti ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, del D.P.R. 670/1972, il Presidente della giunta provinciale può delegare ad un assessore, anche supplente, oppure a funzionari dirigenti secondo il vigentr ordinamento degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.
(2) La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del patrimonio, delega l’assessore provinciale competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. 41)