(1) Le istituzioni scolastiche predispongono il bilancio sulla base dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, determinato secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale e comunicato alle istituzioni scolastiche dall'Intendente scolastico competente o dall'Intendente scolastica competente e delle ulteriori assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge. Sono fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all'approvazione della legge provinciale di bilancio.
(2) Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonomo impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 1, della legge, sempreché tali risorse non siano vincolate a specifiche destinazioni.