(1) L'attività finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un bilancio di previsione.
(2) Il bilancio di previsione di seguito denominato "bilancio" costituisce strumento di programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.
(3) Il bilancio è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con il loro piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge.
(4) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. È vietata la gestione di fondi fuori bilancio, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 39 e 40.