(1) Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
(2) Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.
(3) I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente o della dirigente e portati a conoscenza del consiglio.
(4) Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.