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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 3128 del 01.09.2008
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA - revoca delibera n. 2284 del 30.06.2008 ed approvazione del nuovo statuto societario

Allegato

STATUTO SOCIALE

 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione“STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.p.A.” in tedesco“Südtiroler Transportstrukturen - A.G.”.
Nell'ambito della propria attività, la società potrà inoltre utilizzare la sigla “STA - S.p.A.”, in tedesco “STA - A.G.”.
 

Art. 2) Oggetto sociale

2.1    La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e/o l'appalto, l'adeguamento, la manutenzione e la gestione di complessi immobiliari, di impianti e di infrastrutture per il trasporto pubblico e privato per la realizzazione delle decisioni prese in tale materia dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Nell'ambito delle predette attività la società potrà costruire, acquistare, prendere e/o concedere in locazione, prendere e/o concedere in concessione, vendere e permutare beni mobili ed immobili, impianti e macchinari nonché complessi aziendali atti al conseguimento dello scopo sociale.

2.2   Per le finalità definite al punto 2.1. la Società ha inoltre per oggetto l'esercizio di attività di trasporto pubblico e privato di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo per conto della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

La Società potrà realizzare studi ed iniziative di ricerca, di sperimentazione, di marketing e di comunicazione nell'ambito dei trasporti pubblici o privati, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

2.3   La società ha inoltre per oggetto nell'ambito delle attività elencate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 le seguenti attività:

- l'assunzione a scopo di stabile investimento, la gestione nonché la cessione di partecipazioni in società, enti, imprese, consorzi ed associazioni che producano beni o servizi di interesse generale;

-  la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni partecipate;

-  la gestione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, nonché la gestione di liquidità e di tesoreria delle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni partecipate;

- l'assistenza imprenditoriale, tecnica ed organizzativa alle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni partecipate, compresa l'attività di consulenza,

2.4   Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale per le società partecipate, può assumere, sia indirettamente che direttamente  interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, può costituire società analoghe od affini al fine di raggiungere le sue finalità, ovvero instaurare rapporti societari con altre aziende.

2.5    Sono tassativamente escluse le seguenti attività:

- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 01.09.1993 Nr. 385 nel testo vigente;

- l'esercizio di una delle attività menzionate e richiamate all'art. 10, del D.lgs. 21.11.2007 Nr. 231;

- l'erogazione di credito al consumo e attività di locazione finanziaria.

2.6    La società può per il conseguimento dell'oggetto sociale infine acquistare e cedere brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.

 

Art. 3) Sede della Società

La società ha sede nel Comune di Bolzano (BZ). L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.
 

Art. 4) Durata della società

4.1  La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

4.2   La società potrà esser prorogata oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

 

Art. 5) Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Il domicilio iscritto nei libri sociali viene modificato su richiesta dell'interessato inoltrata mediante lettera raccomandata all'Organo Amministrativo in riferimento all'art. 5 (cinque) di questo statuto sociale.
 

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Capitale sociale

6.1    Il capitale sociale è di Euro 19.770.000,00 (diciannovemilioni-settecentosettantamila) ed è diviso in n. 19.770.000,00 (dicianovemilioni-settecentosettantamila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna.

Con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di data 6 dicembre 2006, all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino al raggiungimento dell'importo di nominali Euro 30.000.000,00 (trentamilioni).

La facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di 3 (tre) anni dalla data dell'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese ed include anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 C.C..

6.2    Il capitale sociale potrà essere aumentato sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, salvo quanto previsto di seguito. L'aumento del capitale sociale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.3     L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un determinato ammontare ed entro un determinato periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

6.4    In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

 

6.5    Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

 
 

Art. 7) Azioni

7.1    La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.2    Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

7.3    Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

7.4    Il possesso delle azioni comporta altresì l'accettazione incondizionata dello Statuto Sociale.

 

Art. 8) Trasferimento delle azioni

Le azioni non sono trasferibili, fino a quando permane l'affidamento in-house. Solo nella cessazione dell'in-house le quote possono essere cedute a favore di Enti Pubblici o società a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli Enti Pubblici titolari di azioni garantiscano strumenti idonei per assicurare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
 

PATRIMONI DESTINATI

Art. 9 Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo amministrativo.
 

OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI – FINANZIAMENTI

Art. 10 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, con l'esclusione di obbligazioni convertibili, con le modalità, entro i limiti ed in osservanza delle disposizioni di Legge vigenti.
 

Art. 11 Finanziamenti soci

11.1  I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

11.2  In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

 

ASSEMBLEE

Art. 12) Assemblee

12.1  L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2  L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

12.3  E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b)      che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c)      che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d)      che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

 

Art. 13) Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige mediante lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire a tutti i soci, a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed a tutti i membri effettivi del collegio sindacale e degli organi di controllo, qualora nominati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono da considerarsi mezzi idonei allo scopo anche il telefax e la posta elettronica.

13.2  Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

13.3  In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è personalmente presente e/o validamente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre, in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

13.4  L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui al società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

 

Art. 14) Svolgimento dell'assemblea

14.1  L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti azionisti.

14.2  L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14.3  Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

 

Art. 15) Intervento in assemblea

15.1   Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

15.2  Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

15.3   Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

 

Art. 16) Delibere dell'assemblea

16.1  L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione a maggioranza semplice del capitale sociale presente.

16.2  L'assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) Consiglio di Amministrazione

17.1  La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

17.2  I membri del Consiglio di Amministrazione, vengono nominati per un periodo di tre esercizi e decadono il giorno in cui si svolge l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.

Gli amministratori possono essere rieletti.

17.3  I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2449 c.c..

 

Art. 18 Le delibere dell'Organo Amministrativo

18.1  Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;

b)      viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno sette giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi; la convocazione deve essere inviata anche alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige che può partecipare alle riunioni senza diritto di voto;

c)      si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

18.2   Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica e la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sia stata informata sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.3    E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4   Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5  Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed inviato in copia alla Provincia Autonoma di Bolzano.

18.6   Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige spetta il diritto di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali della Società.

18.7  Il delegato della Provincia Autonoma di Bolzano che assiste alla riunione del Consiglio di Amministrazione, può sospendere l'efficacia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al fine di  sottoporre le stesse all'esame degli organi competenti della Provincia Autonoma di Bolzano.

18.8.  In ogni caso le decisioni che influiscano sulla realizzazione della politica di trasporto della Provincia Autonoma di Bolzano devono essere preventivamente sottoposte all'esame dei competenti organi della stessa, salvo che esistano già istruzioni impartite sulle questioni dagli organi stessi.

 

Art. 19) Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1  L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati espressamente ai soci.

19.2  Il Consiglio di Amministrazione può in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge Provinciale 16.11.2007 n. 12 delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Amministratore delegato a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

19.3  Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

 
 

Art. 20) La legale rappresentanza della società

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti sono attribuite la legale rappresentanza della società con firma sociale disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio.
 

Art. 21) Compensi

In caso di assunzione da parte di un  consigliere od un assessore provinciale o di un dipendente dell'amministrazione provinciale della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, non spetta a questi ultimi alcun emolumento a carico della società.
 

Art. 22) Poteri della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

La Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige esercita sulla società un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.
In particolare la Provincia Autonoma di Bolzano su proposta dell'Assessore alla mobilità sono affidati i seguenti poteri:

a) la nomina e la revoca degli amministratori e dei sindaci della società;

b) lo scioglimento dell'organo di amministrazione;

c) lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

d) l'esercizio dell'attività di controllo gestionale attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed  ispezione nonché l'esame di report periodici sull'efficacia e sull'efficienza del servizio.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano su proposta dell'Assessore alla Mobilità dovrà essere riservato il potere di sostituzione dell'organo di amministrazione e degli obblighi di servizi assunti nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano nonché di annullamento e/o revoca (in sede di autotutela) per eliminare gli atti posti in essere dall'organo di amministrazione che si presentano viziati nonché non conformi alle direttive impartite.
 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23) Collegio Sindacale

23.1  Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

23.2  Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, in presenza delle condizioni ivi richieste.

23.3  Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice Civile.

23.4  I sindaci, compreso il Presidente, sono eletti dall'assemblea dei soci.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano spetta il diritto di nomina e di revoca i membri effettivi ed i membri supplenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2449 c.c..

23.5  I membri del collegio sindacale restano in carica per un periodo di tre esercizi ed il loro mandato decade il giorno in cui si svolge l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.

La cessazione dei mandati dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

 

23.6  Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

23.7  I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

23.8  In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco effettivo più anziano.

Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-bis del Codice Civile.

23.9  La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.10 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni relative alla convocazione del Consiglio di Amministrazione. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare l svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b)  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.11 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

23.12  Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.13 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.14  Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

23.15  In quanto e se investito del controllo contabile il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2409-bis, ultimo comma, del Codice Civile, dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

 

Art. 24) Revisore contabile

Nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta i soci lo ritengano necessario od opportuno, il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione, nominati ed operanti ai sensi di legge. Si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.
Alla Provincia Autonoma di Bolzano spetta il diritto di nomina e di revoca del Revisore contabile ai sensi dell'art. 2449 c.c..
 

BILANCIO D'ESERCIZIO

E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.
 

Art. 26) Destinazione degli utili

Gli utili annuali dell'esercizio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto una somma pari almeno alla quinta parte del capitale sociale;

il residuo secondo deliberazione dell'assemblea.

 
 

SCIOGLIMENTO

Art. 27) Liquidazione della società

27.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di previste per l'assemblea straordinaria.

27.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste al precedente punto dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.

27.3  La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 17.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del Codice Civile.

27.4  Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.5  Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) Clausola compromissoria

28.1  Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Bolzano. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini degli arbitri di cui sopra vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bolzano. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente della Camera di Commercio di Bolzano.

28.2  Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

28.3  Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

28.4  Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

28.5  Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29) Disposizioni generali

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.
 

Art. 30) Riferimento di Legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
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