(1) Il dirigente o la dirigente verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma e dei singoli progetti ed il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa controlla le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie modifiche al programma ed al bilancio.
(2) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, nonché per tutte le variazioni del bilancio di cui all'articolo 10, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti nonché sui pagamenti eseguiti.