(1) Spetta al dirigente o alla dirigente la realizzazione del programma annuale, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 13 della legge.
(2) Il dirigente o la dirigente imputa le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel bilancio e delle disponibilità riferite agli specifici progetti, secondo le codifiche stabilite dalla modulistica di cui all'articolo 45. A tal fine e al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, le schede di cui all'articolo 5, comma 4, sono costantemente aggiornate dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa del progetto con riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa con riferimento alle spese sostenute.
(3) Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente o la dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.4)