(1) I mandati sono estinti, di norma, con spese a carico del creditore, mediante:
(2) Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare nel mandato di pagamento dall'annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni, il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
(3) Per i pagamenti di spesa a scadenza fissa è consentita l'emissione di mandati di pagamento in via anticipata, rispetto alla scadenza indicata nei mandati, con il vincolo per l'istituto cassiere di effettuare il pagamento non prima della scadenza.