(1) Costituiscono residui passivi le differenze tra le somme impegnate e quelle pagate alla chiusura dell'esercizio finanziario.11)
(2) I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno.
(3) Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate ai sensi dell'articolo 25, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
(4) Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori. In tal caso, il pagamento è disposto con mandato diretto, sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.
(5) I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata al conto della competenza e viceversa.
(6) L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui passivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.