(1) Per la realizzazione dell’autonomia e delle finalità di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge, l’istituzione scolastica può effettuare spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi.
(2) Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a garantire visibilità esterna all’istituto scolastico e quelle necessarie ad intrattenere pubbliche relazioni. Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell’Istituto scolastico, a suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati provinciali, nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione per la collettività.
(3) L’effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità di quanto autorizzato dal Consiglio nel rispetto dei seguenti principi: