(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i medici di medicina generale possono attivare forme associative che prevedano:
- - la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- - l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la medicina generale;
- - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra di esse.
(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale in particolare:
- - prestazioni diagnostiche;
- - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.
(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 48 e 50.
(4) Ai medici di medicina generale espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.
(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, lettera E5), del presente accordo, ai medici di medicina generale che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, il concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario viene erogato nella misura prevista dall'articolo 44, lettera E1).
(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.
(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.