pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di medicina generale, anche presso il domicilio del paziente.
(4) Il medico di medicina generale e lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
(5) Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.