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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato C, nel nomenclatore - tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi dal 1° luglio 1996, con esclusione di quelli previsti alla lettera B), indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alla Commissione professionale provinciale di cui all'articolo 15 del presente accordo.

Nomenclatore - tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione

  • 1.  Prima medicazione (*): lire 30.000
  • 2.  Sutura di ferita superficiale: lire 50.000
  • 3.  Successive medicazioni: lire 20.000
  • 4.  Rimozione di punti di sutura e medicazione: lire 30.000
  • 5.  Cateterismo uretrale nell' uomo: lire 40.000
  • 6.  Cateterismo uretrale nella donna: lire 20.000
  • 7.  Tamponamento nasale anteriore: lire 20.000
  • 8.  Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza): lire 30.000
  • 9.  Lavanda gastrica: lire 50.000
  • 10.  Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica: lire 15.000
  • 11.  Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**): lire 20.000
  • 12.  Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulanti): lire 10.000
  • 13.  Rimozione corpo estraneo dall' occhio: lire 30.000
  • 14.  Asportazione tappo di cerume: lire 15.000
  • 15.  Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi): lire 20.000
  • 16.  Ciclo curatico di iniezioni endovenose (per ogni iniezione): lire 15.000
  • 17.  Vaccinazioni non obbligatorie (***): lire 15.000
  • 18.  Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (****): lire 3.000
  • 19.  Iniezione endovenosa: lire 15.000

B) Prestazioni aggiuntive retribuite sia singole (per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio di patologie) che programmate (nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 48). A titolo esemplificativo:

Anziani:

  • -  test psicoattitudinali
  • -  test per valutazione di abilità e di socializzazione
  • -  test verbali e non, per valutazione cognitiva

Prevenzione , diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

  • -  patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi
  • -  patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);
  • -  neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavanda vescicale, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant' altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;
  • -  patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;
  • -  patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (****)
  • -  patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uruflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;
  • -  pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede provinciale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.

(****) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

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