(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.
(2) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 19, relativo all'ambito territoriale di residenza.
(3) L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, previa accettazione del medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
(4) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
(5) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
(6) Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.