pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) I Direttori generali, sentito il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore sanitario, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
(2) In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
Per favorire l'accesso di cui al punto 1, lettera a) e punto 2, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.