pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Le certificazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli previsti.
(2) Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione.
Le parti si impegnano ad attivare le opportune iniziative atte a rendere tali certificazioni valide a tutti gli effetti anche per tutti gli enti pubblici.