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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati alla data di entrata in vigore del presente accordo il numero massimo di scelte è pari a 2500 unità. I medici che vengono iscritti negli elenchi dopo l'entrata in vigore del presente accordo possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 2000 unità.

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia, su proposta dell'azienda e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale, della didattica a qualunque livello con un limite di 4 ore settimanali. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 2500 rispettivamente 2000 scelte per 40 ore settimanali.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza della autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo di azienda di cui all'articolo 11.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

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