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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 20 (Requisiti e apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio di cui all'articolo 44, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato ai sensi del D.P.R. 1 marzo 1961 n. 121, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea e disporre di un recapito telefonico.

(3) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in uno appartamento di civile abitazione.

(4) Se lo studio, di cui al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

(5) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo un congruo orario giornaliero determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Per meglio identificare uno standard provinciale di riferimento in merito al congruo orario ambulatoriale, le OO.SS. firmatarie del presente accordo eseguono con l'Assessorato studi statistici da portare a conoscenza dei medici di medicina generale al fine di uniformare i parametri assistenziali in Provincia di Bolzano e di identificare un orario minimo di apertura dello studio medico.

(6) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato alla Azienda e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda.

(7) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

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