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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 17 (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali, ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 335).

(3) Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per i distretti o ambiti territoriali come fissati con deliberazione della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino.

(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1500 residenti o frazione di 1500, superiore a 750, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei distretti o ambiti territoriali dove non opera un medico specialista pediatra di libera scelta, per oggettive esigenze, può essere detratta la popolazione di età compresa tra 0-6 anni. Questo rapporto ottimale va raggiunto nell'arco di tre anni nella misura di 1/3 per anno, dalla data di pubblicazione del presente accordo. Spetta alle Aziende, stabilire in base alle esigenze, le zone carenti da bandire, con priorità delle zone situate in periferia.

(5) Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'articolo 23 o dalla volontà dei medici.

(6) In tutti i comuni del distretto o ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di Azienda, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito.

(7) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(8) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

5)

riportata al n. XIV - D/b

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