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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 38 (Medicina di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici - dislocati obbligatoriamente nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di sei medici di medicina generale;
  • f)  ciascuno medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascuno partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività ambulatoriale nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascuno medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  deve prevedersi la disciplina dell' esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
  • i)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • l)  in ogni caso deve essere assicurata l' assistenza nello studio per almeno quattro ore giornaliere, nel caso di due medici associati, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita;
  • m)  a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  • n)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • o)  all' interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione di professionalità;
  • p)  la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.
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