pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
(2) Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.