pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Il medico di medicina generale valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale.