(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive integrazioni e modificazioni.
(2) Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.
(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.
(7) La prescizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.
(8) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.