In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Visualizza documento intero
1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 34 (Assistenza farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive integrazioni e modificazioni.

(2) Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.

(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(7) La prescizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

(8) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActionLA GIUNTA PROVINCIALE
ActionActionAccordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
ActionActionPrincipi generali
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionArt. 17 (Rapporto ottimale)
ActionActionArt. 18 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
ActionActionArt. 19 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
ActionActionArt. 20 (Requisiti e apertura degli studi medici)
ActionActionArt. 21 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 22 (Incarichi provvisori)
ActionActionArt. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionActionArt. 24 (Scelta del medico)
ActionActionArt. 25 (Revoca e recusazione della scelta)
ActionActionArt. 26 (Revoche di ufficio)
ActionActionArt. 27 (Scelta, revoca, recusazione: effetti economici)
ActionActionArt. 28 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
ActionActionArt. 29 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
ActionActionArt. 30 (Compiti con compenso a quota variabile)
ActionActionArt. 31 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
ActionActionArt. 32 (Consulto con lo specialista)
ActionActionArt. 33 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
ActionActionArt. 34 (Assistenza farmaceutica e modulario)
ActionActionArt. 35 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
ActionActionArt. 36 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
ActionActionArt. 37 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
ActionActionArt. 38 (Medicina di gruppo)
ActionActionArt. 39 (Interventi socio - assistenziali)
ActionActionArt. 40 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
ActionActionArt. 41 (Visite occasionali)
ActionActionArt. 42 (Libera professione)
ActionActionArt. 43 (Informazioni al pubblico)
ActionActionArt. 44 (Trattamento economico)
ActionActionArt. 45 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)
ActionActionArt. 46 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria delle Aziende)
ActionActionArt. 47 (Attività integrative)
ActionActionArt. 48 (Prestazioni e attività aggiuntive)
ActionActionArt. 49 (Associazionismo medico)
ActionActionArt. 50 (Livelli di spesa programmata)
ActionActionContinuità assistenziale ed assistenza ai turisti
ActionActionALLEGATO A
ActionActionRegolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionALLEGATO D
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
ActionActionAssistenza domiciliare integrata
ActionActionAssistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività
ActionActionALLEGATO H
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico