pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.
Per l'attività libera professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato.